jueves, 22 de abril de 2010

Artículo 2082 Código Civil Italiano - definición de empresario

Libro QuintoDel lavoro
Titolo II Del lavoro nell'impresa
Capo I Dell'impresa in generale
Sezione I Dell'imprenditore
Art. 2082. Imprenditore.
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

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